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AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2022
Il 13 settembre è stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo n.137 del 5 agosto 2022, che ha lo scopo di assicurare l’adeguamento, da parte di tutti i soggetti coinvolti (organismi notificati, operatori economici e operatori sanitari), alle disposizioni dettate dal Regolamenti (UE) 2017/745.
Il decreto disciplina aspetti di competenza nazionale che impattano su tutti i soggetti coinvolti (organismi notificati, operatori economici e operatori sanitari) andando a stabilire, tra le altre cose, i requisiti linguistici per l’etichetta, le indicazioni per la pubblicità, la vendita online e le sanzioni.
Per approfondire, consulta la pagina dedicata al D.Lgs. 137/22: clicca QUI
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REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.
Clicca per consultare il Regolamento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=IT
Link utile: Commissione europea – Medical Devices – Sector
Per approfondimenti leggi anche:
- Focus 05-21_La tracciabilità dei DM nei nuovi Regolamenti EU (142 download )
- MDR - Kit di sopravvivenza per il distributore (350 download )
- Focus 2020-02 DM-Il Distributore nei nuovi regolamenti (23 download )
- AboutPharma 06_2020_Distribuzione DM (354 download )
Consulta gli articoli di riferimento:
Art. 2. Definizioni (p.34 “distributore”)
MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO DEI DISPOSITIVI, OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI, RICONDIZIONAMENTO, MARCATURA CE, LIBERA CIRCOLAZIONE
CAPO II
Art. 5. Immissione sul mercato e messa in servizio
Art. 6. Vendite a distanza
Art. 10. Obblighi generali dei fabbricanti
Art. 11. Mandatario
Art. 12. Cambio di mandatario
Art. 13. Obblighi generali degli importatori
Art. 14. Obblighi generali dei distributori
Art. 15. Persona responsabile del rispetto della normativa
Art. 16. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori, ai distributori o ad altre persone
Art. 17. Dispositivi monouso e loro ricondizionamento
Art. 19. Dichiarazione di conformità UE
Art. 20. Marcatura CE di conformità
Art. 22. Sistemi e kit procedurali
Art. 23. Parti e componenti
Art. 24. Libera circolazione
IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI DISPOSITIVI, REGISTRAZIONE DEI DISPOSITIVI E DEGLI OPERATORI ECONOMICI, SINTESI RELATIVA ALLA SICUREZZA E ALLA PRESTAZIONE CLINICA E BANCA DATI EUROPEA DEI DISPOSITIVI MEDICI
CAPO III
Art. 25. Identificazione nella catena di fornitura
Art. 26. Nomenclatura dei dispositivi medici
Art. 27. Sistema di identificazione unica del dispositivo
Art. 28. Banca dati UDI
Art. 29. Registrazione dei dispositivi
Art. 30. Sistema elettronico per la registrazione degli operatori economici
Art. 31. Registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori
Art. 33. Banca dati europea dei dispositivi medici
RISERVATEZZA, PROTEZIONE DEI DATI, FINANZIAMENTO E SANZIONI
CAPO IX
Art. 113. Sanzioni
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO X
Art. 123. Entrata in vigore e data di applicazione[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]