assoram_header_04 Segreteria e Comitato Direttivo assoram_header_04

STATUTO

(Maggio 2009)

Testo unificato e modificato delle norme statutarie approvato dalla Assemblea Generale degli iscritti in seduta straordinaria come risulta dal Verbale di Assemblea del 16/05/2009 redatto dal notaio Dottor Giovanni Sessa di Milano (Rep. n. 266020)
INDICE GENERALE
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO (Artt. 1 – 3)
TITOLO II ASSOCIATI (Artt. 4 – 8)
TITOLO III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE (Artt. 9 - 24)
Organi dell’Associazione (Art. 9)
Assemblea (Artt. 10 – 14)
Consiglio Nazionale (Artt. 15 – 18)
Comitato Direttivo (Artt. 19 – 20)
Presidente (Art. 21)
Vice - Presidente (Art. 22)
Segretario Generale (Artt. 23 – 24)
TITOLO IV INCHIESTE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (Artt. 25 - 26
Collegio dei Probiviri (Art. 25)
Collegio Sindacale (Art. 26)
TITOLO V PATRIMONIO (Art. 27)
TITOLO VI BILANCIO (Artt. 28 - 30)
TITOLO VI DURATA – MODIFICHE – SCIOGLIMENTO (Artt. 31 - 34)
MAGGIO 2009
STATUTO
dell'Associazione ASSO-RAM DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA & SALUTE
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO
Art. 1
E' costituita una Associazione denominata: "ASSO-RAM DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA & SALUTE - ASSOCIA-ZIONE OPERATORI COMMERCIALI E LOGISTICI" (già: Asso-Ram Associazione Rappresentanti, Agenti, Depositari, Concessionari di Medicinali) L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Roma alla Via Pietro Cossa n. 41.
Art. 2
L'Associazione non ha scopo di lucro, è volontaria, indipendente, apolitica, e si propone di promuovere nei confronti della categoria, e non già dei singoli associati, i seguenti fini:
a) la tutela della categoria nei campi di interesse professionale, sindacale, economico, morale, sociale, tecnico, organizzativo, normativo, contrattuale ed assicurativo; tale elencazione è e-semplificativa e non tassativa;
b) la Associazione potrà inoltre svolgere:
attività di assistenza della categoria negli adempimenti imposti dalla legge e regolamenti, nelle vertenze contrattuali, amministrative, previdenziale e fiscali;
la rappresentanza della categoria nei rapporti con la pubblica amministrazione, con le As-sociazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, con le aziende, società e compagnie che svolgono attività di interesse per la categoria degli Associati, con particolare riguardo agli organi di stampa e di comunicazione di massa;
ogni attività tendente alla elevazione culturale e professionale degli iscritti e degli appar-tenenti alla categoria o loro collaboratori, mediante iniziative culturali specifiche ed orga-nizzazione di convegni, tavole rotonde, dibattiti su particolari argomenti o temi e con l'organizzazione scuole o corsi di istruzione professionale specifica di base, di perfezio-namento, di aggiornamento, sia globale che per singoli rami di apprendimento o materie di studio che, comunque tendano al migliore svolgimento della attività professionale propria della categoria degli associati;
qualunque ulteriore attività od iniziativa che possa essere utile alla categoria rappresentata, agli associati o alla Associazione per il perseguimento dei propri scopi;
richiedere finanziamenti di qualsiasi genere per il raggiungimento degli scopi dell'Asso-ciazione;
Art. 3
Per il conseguimento dei propri scopi la Associazione potrà aderire ad altre associazioni di ca-tegoria affini ed affiliarsi a Federazioni o Confederazioni nazionali e/o internazionali che organizzano imprenditori o lavoratori autonomi. Potrà, previa approvazione del Consiglio Nazionale, anche accettare l'adesione di altre Associazioni di categoria affini o ex apparte-nenti alla categoria degli iscritti, conservando, sempre, la Associazione, la propria individua-lità ed autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa..
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TITOLO II : ASSOCIATI
Art. 4
Possono far parte della Associazione i depositari, gli agenti e/o rappresentanti con deposito, gli intermediari alla distribuzione all’ingrosso (Art. 100, Comma 25, D. Lgs. 24/04/2006, n. 219), i concessionari operanti nei canali farmaceutici e della salute in genere; pertanto possono aderire gli operatori nei settori dei medicinali, prodotti farmaceutici, para-farmaceutici, galenici, dietetici, dispositivi medici, cosmetici, diagnostici e veterinari (ed affini). Tale elen-cazione è esemplificativa e non tassativa. Gli Operatori individuali, di cui sopra, in possesso di un contratto con Aziende, o di mandato da parte di ditte, industriali e/o commerciali, sono associati nella persona del titolare dell'a-zienda o del mandatario. Le Società, nella persona che legalmente le rappresenta o da questi delegata per iscritto.
Art. 5
Chi intende far parte della Associazione deve presentare domanda di ammissione, nonché la scheda informativa debitamente compilata. Dovrà dichiarare di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento, di accettarli in ogni parte, e di impegnarsi al pieno rispetto delle loro disposizioni e di ogni altra norma stabilita dagli Organi deliberativi dell’Associazione.
Art. 6
L'ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo con voto a maggioranza ed inappellabile. Essa ha validità per l'anno solare in corso alla data di ammissione e si riterrà automaticamente prorogata di anno in anno, qualora l'associato non rassegni le dimissioni, con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza, da inviarsi al Comitato Direttivo a mezzo lettera raccoman-data, fax, posta elettronica con avviso di ricezione. L’ammissione comporta l’obbligo del pagamento della quota di iscrizione “una tantum” e del Contributo associativo annuale nella misura che, su proposta del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale, è deliberata annualmente dalla Assemblea Generale degli iscritti.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento della Associazione.
Per le iscrizioni che pervengono nel corso dell'anno, il contributo associativo sarà proporzio-nato ai mesi residui.
La qualità di associato non é trasmissibile.
Art. 7
La qualità di associato deve risultare da apposito elenco tenuto a cura del Segretario Generale. Tale qualità si perde nei seguenti casi: a) per cessazione dell'attività; b) per dimissione da inviarsi con lettera raccomandata, e-mail o fax con avviso di ricevimento al Comitato Direttivo;
c) per esclusione. L'esclusione opera in caso di morosità nel versamento della quota annuale. E' deliberata dal Comitato Direttivo nel caso di violazione delle norme etiche e statutarie, e su proposta del Collegio dei Probiviri per i casi previsti dal successivo articolo 25 del presente statuto. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri;
d) per decadenza. La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo a seguito di interdizio-ne, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa; o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'As-sociazione.
L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'inte-ressato con lettera raccomandata, e-mail o fax con avviso di ricevimento. Nei casi a) e b) la perdita della qualità di associato avrà effetto dal l° gennaio successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Nei casi c) e d) avrà effetto dalla data indicata nella de-libera del Comitato Direttivo.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di socio.
In nessun caso avrà luogo la restituzione del Contributo associativo, nemmeno pro quota, e,se non ancora versato, permane l’obbligo del versamento integrale per l’anno in corso.
Art. 8
Gli Associati non possono, sotto pena di esclusione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni di natura sindacale, costituite specificamente per la stessa categoria e per lo stesso settore merceologico.
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TITOLO III : ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9 Sono organi dell'Associazione:
L’Assemblea Generale degli associati;
Il Consiglio Nazionale;
Il Comitato Direttivo;
Il Presidente dell’Associazione che, di diritto, è Presidente dell’Assemblea, del Con-siglio Nazionale e del Comitato Direttivo;
Il Vice - Presidente;
Il Segretario Generale;
Il Collegio dei Probiviri;
Il Collegio sindacale, ove nominato;
Assemblea
Art. 10
L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, presenti o rappresentati per delega, in regola con il versamento della quota associativa e rappresenta la universalità de-gli associati.
Art. 11
L'Assemblea Generale degli associati deve essere convocata dal Comitato Direttivo, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consultivo e preventivo. L'Assemblea dovrà, inoltre, essere convocata, sempre dal Comitato Direttivo in seduta ordi-naria, ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio Nazionale, con delibera da prendersi al-meno con la maggioranza assoluta di voti dei membri dello stesso organo, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 33% degli associati. L’Assemblea Generale è presie-duta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Membro anagraficamente più anziano del Consiglio Nazionale o da persona da questi de-signata.
Art. 12
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della adunanza sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, e l'elenco delle materie da trattare. Esso è spedito ad ogni associato a mezzo raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso di ricezione, almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
Art. 13
L'Assemblea Generale, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, è regolarmente co-stituita in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, dei due terzi (2/3) degli as-sociati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero, anche per delega, degli associati.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patri-monio occorre la presenza, anche per delega, ed il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero in mancanza, dal Membro anagraficamente più an-ziano del Consiglio Nazionale presente alla seduta.
Le delibere di Assemblea sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti. La votazione dovrà avvenire per alzata di mano, mentre quelle che si riferiscono alla elezioni di cariche devono avvenire a scrutinio segreto. Ogni associato avrà diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può portare più di tre deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Per quanto non espressamente statuito, in ordine alla responsabilità delle persone che agiscono in nome dell'Associazione, si fa rinvio allo articolo 38 del codice civile.
Art. 14
Spetta all'Assemblea Generale degli Associati:
deliberare sugli indirizzi di politica generale dell’Associazione con approvazione anche di mozioni e di raccomandazioni formulate da iscritti o gruppi di iscritti;
discutere e deliberare circa l'andamento dell'Associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo sci
oglimento della Associazione;
approvare il rendiconto consuntivo e preventivo dell'Associazione, presentato dal Comita-to Direttivo su parere del Consiglio Nazionale e la relazione programmatica del presiden-te;
deliberare sull'entità della quota di iscrizione una tantum e sui contributi associativi an-nuali;
eventualmente deliberare per la adozione di un Collegio Sindacale, dando incarico al Comitato Direttivo per la nomina dei relativi membri e lo ammontare dell'emolumento.
deliberare su ogni altro argomento demandato alla sua decisione dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Direttivo o da richiesta motivata inoltrata per iscritto da almeno il 33% degli Associati.
Consiglio Nazionale
Art. 15
Il Consiglio Nazionale è composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di quindici ad un massimo di diciannove, eletti tra gli iscritti alla Associazione. Essi rimangono in carica per tre anni dalla elezione e potranno essere rieletti.
Per la elezione dei membri del Consiglio Nazionale si seguirà la seguente procedura: preliminarmente verranno determinate dal Consiglio Nazionale in carica le cosiddette "aree geografiche", comprendenti ciascuna un territorio composto da una o più regioni aggregate. Per ciascuna area geografica, il Regolamento stabilisce il numero dei consiglieri da eleggere, in proporzione al numero totale degli associati che fanno capo alla singola area. Stabilito così il numero dei componenti del Consiglio Nazionale per singole aree geografiche, verranno sottoposti alla votazione degli associati i nominativi dei candidati eleggibili. Risulteranno e-letti i candidati che, per ciascuna area geografica, abbiano riportato il maggior numero di voti.
In caso di dimissioni dalla carica di un Consigliere o nel caso in cui un membro del Consiglio, per qualsiasi motivo, perda la qualità di associato, gli subentrerà nell’incarico il primo non eletto della stessa Area geografica o, in mancanza, il non eletto che ha ottenuto il maggior nu-mero di preferenze, a prescindere dall’Area geografica di appartenenza (che rimarrà in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Nazionale).
In caso due o più candidati della stessa area abbiano ottenuto lo stesso numero di voti supe-riore ad altri, ma inferiore al quorum necessario per la elezione alla carica, si ricorre ad uno scrutinio supplementare. Se dalla nuova votazione risultasse riconfermato il precedente voto di parità, si procederà a sorteggio, su disposizioni del Presidente del seggio elettorale, salvo rinuncia di uno o più candidati a favore del rimanente candidato. La procedura da adottare per lo svolgimento delle votazioni sono riportate nel Regolamento.
Art. 16
Il Consiglio Nazionale si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente ovvero la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo.
Le riunioni saranno valide, in prima convocazione, se sia presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, che potrà essere fissata almeno un’ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti, prevarrà il voto espresso dal Presidente dell'Associazione.
Tutte le votazioni che abbiano ad oggetto la elezione a cariche sociali dovranno avvenire a scrutinio segreto.
Art. 17
Spetta al Consiglio Nazionale:
deliberare su questioni rimessegli dal Comitato Direttivo con facoltà di demandarne la decisione all'assemblea generale;
esprimere il proprio parere sulla proposta del Comitato Direttivo in merito allo importo delle quote di iscrizione e dei contributi associativi;
esprimere il proprio parere sul rendiconto consuntivo e sulla relazione programmatica del Presidente;
esprimere il proprio parere su ogni questione che, per Statuto o per rinvio dello stesso al Consiglio Nazionale, deve essere approvata dalla Assemblea;
svolgere funzione consultiva per il Comitato Direttivo;
svolgere funzione deliberante per ogni decisione attribuitagli specificatamente dallo Sta-tuto o che gli venga demandata dal Comitato Direttivo o dall’Assemblea generale;
eleggere tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente, il Vice Presidente ed i Membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Nazionale potrà, quando ne ravvisi la necessità, eleggere alla carica di Presidente dell'Associazione persona estranea all'Associazione stessa in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 21 determinandone, altresì, i compensi e/o i rimborsi.
Art. 18
Il Consiglio Nazionale è convocato almeno una volta l’anno in via ordinaria prima dell’Assemblea Generale.
Comitato Direttivo
Art. 19
L'Associazione è retta ed amministrata da un Comitato Direttivo composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato Direttivo è presieduto dal Vice - Presidente. In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione della qualità di associato di uno dei cinque componenti del Comitato Direttivo, esso viene sostituito dal primo non eletto se-condo l’ordine di votazione effettuato dal Consiglio Nazionale.
Esauriti i votati, il Consiglio Nazionale procede alla elezione dei nuovi componenti, il Comitato Direttivo, in sostituzione di quelli cessati. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni dalla nomina, sempre che tale periodo coincida con la appartenenza dei singoli membri al Consiglio Nazionale.
Alla scadenza del Comitato così nominato, decadono anche i componenti cooptati nel corso del triennio indipendentemente dalla data di nomina.
Art. 20
L'Associazione è retta ed amministrata da un Comitato Direttivo composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato Direttivo è presieduto dal Vice - Presidente. In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione della qualità di associato di uno dei cinque componenti del Comitato Direttivo, esso viene sostituito dal primo non eletto se-condo l’ordine di votazione effettuato dal Consiglio Nazionale.
Esauriti i votati, il Consiglio Nazionale procede alla elezione dei nuovi componenti, il Comitato Direttivo, in sostituzione di quelli cessati. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni dalla nomina, sempre che tale periodo coincida con la appartenenza dei singoli membri al Consiglio Nazionale.
Alla scadenza del Comitato così nominato, decadono anche i componenti cooptati nel corso del triennio indipendentemente dalla data di nomina.
Presidente
Art.21
Il Presidente rappresenta la Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni, sempre che per tutto il periodo faccia parte del Consiglio Nazionale e può essere rie-letto, ha la legale rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti interni ed esterni dell'As-sociazione sia che estrinsechino poteri propri sia che estrinsechino poteri riservati per Statuto ad altri organi statutari.
Egli dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea per i perseguimento degli scopi statutari av-valendosi della collaborazione dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei consulenti e degli stessi componenti del Comitato Direttivo o Consiglio Nazionale che si dichiarino disponibili. Al Presidente spettano i poteri di ordinaria amministrazione in essi compresi l'apertura e chiusura di conti o depositi presso le Banche e la richiesta e l'utilizzo di fidi bancari. La stipula di convenzioni, di polizze assicurative e di quanto altro specificatamente demandatogli da altri organi dell'Associazione. Il Presidente decade dalla carica dopo la nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Nazionale rinnovato a naturale scadenza.
In caso di dimissioni del Presidente la carica verrà assunta dal Vice Presidente, che entro 60 giorni provvederà a far svolgere l'elezione del nuovo Presidente.
Vice Presidente
Art. 22
Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.
La firma apposta dal Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presiden-te. In caso di dimissioni del Vice Presidente, il Presidente provvederà entro 60 giorni a far svolgere le elezioni del nuovo Vice Presidente.
Segretario Generale
Art. 23
Il Segretario Generale ricopre la carica per il tempo previsto dal contratto in essere con l'as-sociazione.
A lui competono la stesura dei verbali dell'Assemblea Generale nonché di quelli delle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale, che sottoscrive unitamente al Presidente; il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente; i rapporti con la stampa, gli organi di informazione ed i terzi in genere.
Art. 24
Tutte le cariche dell'Associazione, con la sola eccezione di quella di Segretario Generale sono gratuite. Potranno solo essere rimborsate al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale, nonché a persone delegate dal Presidente, le spese vive incontrate per riunioni o sostenute in occasioni di viaggi per rappresentare l'asso-ciazione in missioni o convegni. In ogni caso, detti viaggi, dovranno essere autorizzati dal Presidente.
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TITOLO IV: INCHIESTE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Collegio dei Probiviri
Art. 25
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti che eleggono tra loro un Presidente. Il Collegio provvederà, su richiesta motivata del Presidente, all’accertamento dei fatti contestati e a ricevere le contro deduzioni degli inte-ressati, redigendo poi un verbale contenente la proposta dei provvedimenti disciplinari che saranno adottati dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può adottare i seguenti provve-dimenti:
la censura o la sospensione fino a sei mesi dai diritti sociali per quei soci che vengano meno agli impegni assunti verso l’Associazione o per mancanze verso i principi di morale commerciale o di deontologia professionale proprie dell’attività del ramo;
l'esclusione per gravi mancanze e, comunque, quando sia intervenuto un giudizio defini-tivo dell’autorità giudiziaria che punisca un socio per reati di particolare gravità.
Collegio Sindacale
Art. 26
Il Collegio Sindacale, ove istituito, è composto da tre membri, che eleggono tra loro un Pre-sidente. Qualora venisse a mancare un sindaco, gli altri provvedono a sostituirlo.
Il sindaco così nominato resta in carica sino alla scadenza del Collegio che lo ha eletto. Al Collegio Sindacale spetta il compito di:
controllare la gestione contabile dell'Associa-zione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa;
redigere, colle-gialmente, la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
La carica di sindaco è inconciliabile con quella di componente sia del Consiglio Nazionale che del Comitato Direttivo. Il Collegio dura in carica un esercizio ed è rinnovabile anche più vol-te. I sindaci partecipano all'Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
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TITOLO V: PATRIMONIO
Art. 27
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai proventi dei contributi di ammissione, dei contributi sociali annuali, dai beni mobili ed immobili e dai valori acquistati dall’Associazione a titolo legittimo.
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TITOLO VI: BILANCIO
Art. 28
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
àa far redigere il bilancio da pre-sentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 180 giorni dalla chiusura dell'eser-cizio.
Art. 29
Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione restando a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
Art. 30
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la di-stribuzione siano imposte dalla legge.
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TITOLO VI: DURATA - MODIFICHE - SCIOGLIMENTO
Art. 31
L’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 32
Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte per iscritto dal Comitato Direttivo, dal Consiglio Nazionale o dalla maggioranza degli associati. Sulle proposte delibera l’Assemblea Generale riunita in seduta straordinaria, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 13 del presente statuto, con lo intervento di un Notaio, nominato dal Pre-sidente, che avrà anche la funzione di segretario della seduta.
Art. 33
Lo anticipato scioglimento è deliberato dall’Assemblea Generale, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 13 del presente statuto, con lo intervento di un Notaio nomi-nato dal Presidente. Tale Assemblea nominerà un liquidatore. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto come da deliberazione dell’Assemblea Generale stessa o, in mancanza, secondo le disposizioni delle leggi in vigore.
Rinvio
Art. 34
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge ed ai principi generali per diritto.

Testo unificato e modificato delle norme statutarie approvato dalla Assemblea Generale degli iscritti in seduta straordinaria come risulta dal Verbale di Assemblea del 16/05/2009 redatto dal notaio Dottor Giovanni Sessa di Milano (Rep. n. 266020)

INDICE GENERALE

  • TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO (Artt. 1 – 3)
  • TITOLO II ASSOCIATI (Artt. 4 – 8)
  • TITOLO III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE (Artt. 9 - 24)
    • Organi dell’Associazione (Art. 9)
    • Assemblea (Artt. 10 – 14)
    • Consiglio Nazionale (Artt. 15 – 18)
    • Comitato Direttivo (Artt. 19 – 20)
    • Presidente (Art. 21)
    • Vice - Presidente (Art. 22)
    • Segretario Generale (Artt. 23 – 24)
  • TITOLO IV INCHIESTE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (Artt. 25 - 26
    • Collegio dei Probiviri (Art. 25)
    • Collegio Sindacale (Art. 26)
  • TITOLO V PATRIMONIO (Art. 27)
  • TITOLO VI BILANCIO (Artt. 28 - 30)
  • TITOLO VI DURATA – MODIFICHE – SCIOGLIMENTO (Artt. 31 - 34)



TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata: "ASSO-RAM DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA & SALUTE - ASSOCIAZIONE OPERATORI COMMERCIALI E LOGISTICI" (già: Asso-Ram Associazione Rappresentanti, Agenti, Depositari, Concessionari di Medicinali) L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Roma alla Via Pietro Cossa n. 41.

 

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro, è volontaria, indipendente, apolitica, e si propone di promuovere nei confronti della categoria, e non già dei singoli associati, i seguenti fini:
a) la tutela della categoria nei campi di interesse professionale, sindacale, economico, morale, sociale, tecnico, organizzativo, normativo, contrattuale ed assicurativo; tale elencazione è esemplificativa e non tassativa;
b) la Associazione potrà inoltre svolgere:

 

  • attività di assistenza della categoria negli adempimenti imposti dalla legge e regolamenti, nelle vertenze contrattuali, amministrative, previdenziale e fiscali;
  • la rappresentanza della categoria nei rapporti con la pubblica amministrazione, con le As-sociazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, con le aziende, società e compagnie che svolgono attività di interesse per la categoria degli Associati, con particolare riguardo agli organi di stampa e di comunicazione di massa;
  • ogni attività tendente alla elevazione culturale e professionale degli iscritti e degli appartenenti alla categoria o loro collaboratori, mediante iniziative culturali specifiche ed organizzazione di convegni, tavole rotonde, dibattiti su particolari argomenti o temi e con l'organizzazione scuole o corsi di istruzione professionale specifica di base, di perfezionamento, di aggiornamento, sia globale che per singoli rami di apprendimento o materie di studio che, comunque tendano al migliore svolgimento della attività professionale propria della categoria degli associati;
  • qualunque ulteriore attività od iniziativa che possa essere utile alla categoria rappresentata, agli associati o alla Associazione per il perseguimento dei propri scopi;
  • richiedere finanziamenti di qualsiasi genere per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

 

Art. 3
Per il conseguimento dei propri scopi la Associazione potrà aderire ad altre associazioni di categoria affini ed affiliarsi a Federazioni o Confederazioni nazionali e/o internazionali che organizzano imprenditori o lavoratori autonomi. Potrà, previa approvazione del Consiglio Nazionale, anche accettare l'adesione di altre Associazioni di categoria affini o ex appartenenti alla categoria degli iscritti, conservando, sempre, la Associazione, la propria individualità ed autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa..

TITOLO II : ASSOCIATI

Art. 4

Possono far parte della Associazione i depositari, gli agenti e/o rappresentanti con deposito, gli intermediari alla distribuzione all'ingrosso (Art. 100, Comma 25, D. Lgs. 24/04/2006, n. 219), i concessionari operanti nei canali farmaceutici e della salute in genere; pertanto possono aderire gli operatori nei settori dei medicinali, prodotti farmaceutici, para-farmaceutici, galenici, dietetici, dispositivi medici, cosmetici, diagnostici e veterinari (ed affini). Tale elencazione è esemplificativa e non tassativa. Gli Operatori individuali, di cui sopra, in possesso di un contratto con Aziende, o di mandato da parte di ditte, industriali e/o commerciali, sono associati nella persona del titolare dell'azienda o del mandatario. Le Società, nella persona che legalmente le rappresenta o da questi delegata per iscritto.

 

Art. 5
Chi intende far parte della Associazione deve presentare domanda di ammissione, nonché la scheda informativa debitamente compilata. Dovrà dichiarare di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e del Regolamento, di accettarli in ogni parte, e di impegnarsi al pieno rispetto delle loro disposizioni e di ogni altra norma stabilita dagli Organi deliberativi dell'Associazione.

 

Art. 6

L'ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo con voto a maggioranza ed inappellabile. Essa ha validità per l'anno solare in corso alla data di ammissione e si riterrà automaticamente prorogata di anno in anno, qualora l'associato non rassegni le dimissioni, con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza, da inviarsi al Comitato Direttivo a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica con avviso di ricezione. L'ammissione comporta l'obbligo del pagamento della quota di iscrizione "una tantum" e del Contributo associativo annuale nella misura che, su proposta del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale, è deliberata annualmente dalla Assemblea Generale degli iscritti.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento della Associazione.
Per le iscrizioni che pervengono nel corso dell'anno, il contributo associativo sarà proporzionato ai mesi residui.
La qualità di associato non é trasmissibile.

 

Art. 7

La qualità di associato deve risultare da apposito elenco tenuto a cura del Segretario Generale. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

 

a) per cessazione dell'attività;
b) per dimissione da inviarsi con lettera raccomandata, e-mail o fax con avviso di ricevimento al Comitato Direttivo;
c) per esclusione. L'esclusione opera in caso di morosità nel versamento della quota annuale. E' deliberata dal Comitato Direttivo nel caso di violazione delle norme etiche e statutarie, e su proposta del Collegio dei Probiviri per i casi previsti dal successivo articolo 25 del presente statuto. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri;
d) per decadenza. La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa; o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

 

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata, e-mail o fax con avviso di ricevimento. Nei casi a) e b) la perdita della qualità di associato avrà effetto dal l° gennaio successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Nei casi c) e d) avrà effetto dalla data indicata nella delibera del Comitato Direttivo.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di socio.
In nessun caso avrà luogo la restituzione del Contributo associativo, nemmeno pro quota, e,se non ancora versato, permane l'obbligo del versamento integrale per l'anno in corso.

 

Art. 8

Gli Associati non possono, sotto pena di esclusione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni di natura sindacale, costituite specificamente per la stessa categoria e per lo stesso settore merceologico.

 

TITOLO III : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 9
Sono organi dell'Associazione:

 

  • L'Assemblea Generale degli associati;
  • Il Consiglio Nazionale;
  • Il Comitato Direttivo;
  • Il Presidente dell'Associazione che, di diritto, è Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo;
  • Il Vice - Presidente;
  • Il Segretario Generale;
  • Il Collegio dei Probiviri;
  • Il Collegio sindacale, ove nominato;

Assemblea

 

Art. 10
L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, presenti o rappresentati per delega, in regola con il versamento della quota associativa e rappresenta la universalità de-gli associati.

 

Art. 11

L'Assemblea Generale degli associati deve essere convocata dal Comitato Direttivo, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consultivo e preventivo. L'Assemblea dovrà, inoltre, essere convocata, sempre dal Comitato Direttivo in seduta ordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio Nazionale, con delibera da prendersi almeno con la maggioranza assoluta di voti dei membri dello stesso organo, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 33% degli associati. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Membro anagraficamente più anziano del Consiglio Nazionale o da persona da questi designata.

 

Art. 12

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della adunanza sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, e l'elenco delle materie da trattare. Esso è spedito ad ogni associato a mezzo raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso di ricezione, almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

 

Art. 13

L'Assemblea Generale, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, dei due terzi (2/3) degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero, anche per delega, degli associati.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza, anche per delega, ed il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero in mancanza, dal Membro anagraficamente più anziano del Consiglio Nazionale presente alla seduta.
Le delibere di Assemblea sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti. La votazione dovrà avvenire per alzata di mano, mentre quelle che si riferiscono alla elezioni di cariche devono avvenire a scrutinio segreto. Ogni associato avrà diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può portare più di tre deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Per quanto non espressamente statuito, in ordine alla responsabilità delle persone che agiscono in nome dell'Associazione, si fa rinvio allo articolo 38 del codice civile.

 

Art. 14
Spetta all'Assemblea Generale degli Associati:

 

  • deliberare sugli indirizzi di politica generale dell'Associazione con approvazione anche di mozioni e di raccomandazioni formulate da iscritti o gruppi di iscritti;
  • discutere e deliberare circa l'andamento dell'Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione;
  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo dell'Associazione, presentato dal Comitato Direttivo su parere del Consiglio Nazionale e la relazione programmatica del presidente;
  • deliberare sull'entità della quota di iscrizione una tantum e sui contributi associativi annuali;
  • eventualmente deliberare per la adozione di un Collegio Sindacale, dando incarico al Comitato Direttivo per la nomina dei relativi membri e lo ammontare dell'emolumento.
  • deliberare su ogni altro argomento demandato alla sua decisione dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Direttivo o da richiesta motivata inoltrata per iscritto da almeno il 33% degli Associati.

  

Consiglio Nazionale

 Art. 15

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di quindici ad un massimo di diciannove, eletti tra gli iscritti alla Associazione. Essi rimangono in carica per tre anni dalla elezione e potranno essere rieletti.
Per la elezione dei membri del Consiglio Nazionale si seguirà la seguente procedura: preliminarmente verranno determinate dal Consiglio Nazionale in carica le cosiddette "aree geografiche", comprendenti ciascuna un territorio composto da una o più regioni aggregate. Per ciascuna area geografica, il Regolamento stabilisce il numero dei consiglieri da eleggere, in proporzione al numero totale degli associati che fanno capo alla singola area. Stabilito così il numero dei componenti del Consiglio Nazionale per singole aree geografiche, verranno sottoposti alla votazione degli associati i nominativi dei candidati eleggibili. Risulteranno eletti i candidati che, per ciascuna area geografica, abbiano riportato il maggior numero di voti.
In caso di dimissioni dalla carica di un Consigliere o nel caso in cui un membro del Consiglio, per qualsiasi motivo, perda la qualità di associato, gli subentrerà nell'incarico il primo non eletto della stessa Area geografica o, in mancanza, il non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a prescindere dall'Area geografica di appartenenza (che rimarrà in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Nazionale).

 In caso due o più candidati della stessa area abbiano ottenuto lo stesso numero di voti superiore ad altri, ma inferiore al quorum necessario per la elezione alla carica, si ricorre ad uno scrutinio supplementare. Se dalla nuova votazione risultasse riconfermato il precedente voto di parità, si procederà a sorteggio, su disposizioni del Presidente del seggio elettorale, salvo rinuncia di uno o più candidati a favore del rimanente candidato. La procedura da adottare per lo svolgimento delle votazioni sono riportate nel Regolamento.

 

Art. 16
Il Consiglio Nazionale si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente ovvero la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo.
Le riunioni saranno valide, in prima convocazione, se sia presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, che potrà essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti, prevarrà il voto espresso dal Presidente dell'Associazione.
Tutte le votazioni che abbiano ad oggetto la elezione a cariche sociali dovranno avvenire a scrutinio segreto.

 

Art. 17
Spetta al Consiglio Nazionale:

 

  • deliberare su questioni rimessegli dal Comitato Direttivo con facoltà di demandarne la decisione all'assemblea generale;
  • esprimere il proprio parere sulla proposta del Comitato Direttivo in merito allo importo delle quote di iscrizione e dei contributi associativi;
  • esprimere il proprio parere sul rendiconto consuntivo e sulla relazione programmatica del Presidente;
  • esprimere il proprio parere su ogni questione che, per Statuto o per rinvio dello stesso al Consiglio Nazionale, deve essere approvata dalla Assemblea;
  • svolgere funzione consultiva per il Comitato Direttivo;
  • svolgere funzione deliberante per ogni decisione attribuitagli specificatamente dallo Statuto o che gli venga demandata dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea generale;
  • eleggere tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente, il Vice Presidente ed i Membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Nazionale potrà, quando ne ravvisi la necessità, eleggere alla carica di Presidente dell'Associazione persona estranea all'Associazione stessa in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 21 determinandone, altresì, i compensi e/o i rimborsi.

 

Art. 18
Il Consiglio Nazionale è convocato almeno una volta l'anno in via ordinaria prima dell'Assemblea Generale.

 

Comitato Direttivo

Art. 19

L'Associazione è retta ed amministrata da un Comitato Direttivo composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato Direttivo è presieduto dal Vice - Presidente. In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione della qualità di associato di uno dei cinque componenti del Comitato Direttivo, esso viene sostituito dal primo non eletto secondo l'ordine di votazione effettuato dal Consiglio Nazionale.
Esauriti i votati, il Consiglio Nazionale procede alla elezione dei nuovi componenti, il Comitato Direttivo, in sostituzione di quelli cessati. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni dalla nomina, sempre che tale periodo coincida con la appartenenza dei singoli membri al Consiglio Nazionale.
Alla scadenza del Comitato così nominato, decadono anche i componenti cooptati nel corso del triennio indipendentemente dalla data di nomina.

 

Art. 20

L'Associazione è retta ed amministrata da un Comitato Direttivo composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato Direttivo è presieduto dal Vice - Presidente. In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione della qualità di associato di uno dei cinque componenti del Comitato Direttivo, esso viene sostituito dal primo non eletto secondo l'ordine di votazione effettuato dal Consiglio Nazionale.
Esauriti i votati, il Consiglio Nazionale procede alla elezione dei nuovi componenti, il Comitato Direttivo, in sostituzione di quelli cessati. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni dalla nomina, sempre che tale periodo coincida con la appartenenza dei singoli membri al Consiglio Nazionale.
Alla scadenza del Comitato così nominato, decadono anche i componenti cooptati nel corso del triennio indipendentemente dalla data di nomina.

 

Presidente

Art.21

Il Presidente rappresenta la Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni, sempre che per tutto il periodo faccia parte del Consiglio Nazionale e può essere rie-letto, ha la legale rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti interni ed esterni dell'Associazione sia che estrinsechino poteri propri sia che estrinsechino poteri riservati per Statuto ad altri organi statutari.
Egli dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea per i perseguimento degli scopi statutari avvalendosi della collaborazione dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei consulenti e degli stessi componenti del Comitato Direttivo o Consiglio Nazionale che si dichiarino disponibili. Al Presidente spettano i poteri di ordinaria amministrazione in essi compresi l'apertura e chiusura di conti o depositi presso le Banche e la richiesta e l'utilizzo di fidi bancari. La stipula di convenzioni, di polizze assicurative e di quanto altro specificatamente demandatogli da altri organi dell'Associazione. Il Presidente decade dalla carica dopo la nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Nazionale rinnovato a naturale scadenza.
In caso di dimissioni del Presidente la carica verrà assunta dal Vice Presidente, che entro 60 giorni provvederà a far svolgere l'elezione del nuovo Presidente.

 

Vice Presidente

Art. 22

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.
La firma apposta dal Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente. In caso di dimissioni del Vice Presidente, il Presidente provvederà entro 60 giorni a far svolgere le elezioni del nuovo Vice Presidente.

 

Segretario Generale

Art. 23

Il Segretario Generale ricopre la carica per il tempo previsto dal contratto in essere con l'associazione.
A lui competono la stesura dei verbali dell'Assemblea Generale nonché di quelli delle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale, che sottoscrive unitamente al Presidente; il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente; i rapporti con la stampa, gli organi di informazione ed i terzi in genere.

 

Art. 24
Tutte le cariche dell'Associazione, con la sola eccezione di quella di Segretario Generale sono gratuite. Potranno solo essere rimborsate al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale, nonché a persone delegate dal Presidente, le spese vive incontrate per riunioni o sostenute in occasioni di viaggi per rappresentare l'associazione in missioni o convegni. In ogni caso, detti viaggi, dovranno essere autorizzati dal Presidente.

 

TITOLO IV: INCHIESTE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Collegio dei Probiviri

Art. 25

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti che eleggono tra loro un Presidente. Il Collegio provvederà, su richiesta motivata del Presidente, all'accertamento dei fatti contestati e a ricevere le contro deduzioni degli interessati, redigendo poi un verbale contenente la proposta dei provvedimenti disciplinari che saranno adottati dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti:

 

  • la censura o la sospensione fino a sei mesi dai diritti sociali per quei soci che vengano meno agli impegni assunti verso l'Associazione o per mancanze verso i principi di morale commerciale o di deontologia professionale proprie dell'attività del ramo;
  • l'esclusione per gravi mancanze e, comunque, quando sia intervenuto un giudizio defin-tivo dell'autorità giudiziaria che punisca un socio per reati di particolare gravità.
Collegio Sindacale

 

Art. 26
Il Collegio Sindacale, ove istituito, è composto da tre membri, che eleggono tra loro un Presidente. Qualora venisse a mancare un sindaco, gli altri provvedono a sostituirlo. Il sindaco così nominato resta in carica sino alla scadenza del Collegio che lo ha eletto. Al Collegio Sindacale spetta il compito di:

 

  • controllare la gestione contabile dell'Associa-zione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa;
  • redigere, colle-gialmente, la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
La carica di sindaco è inconciliabile con quella di componente sia del Consiglio Nazionale che del Comitato Direttivo. Il Collegio dura in carica un esercizio ed è rinnovabile anche più volte. I sindaci partecipano all'Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO V: PATRIMONIO

Art. 27

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi dei contributi di ammissione, dei contributi sociali annuali, dai beni mobili ed immobili e dai valori acquistati dall'Associazione a titolo legittimo.

 

TITOLO VI: BILANCIO

Art. 28

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
àa far redigere il bilancio da pre-sentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 180 giorni dalla chiusura dell'eser-cizio.

 

Art. 29
Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione restando a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

 

Art. 30
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 

TITOLO VI: DURATA - MODIFICHE - SCIOGLIMENTO

Art. 31

L'Associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 32
Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte per iscritto dal Comitato Direttivo, dal Consiglio Nazionale o dalla maggioranza degli associati. Sulle proposte delibera l'Assemblea Generale riunita in seduta straordinaria, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 13 del presente statuto, con lo intervento di un Notaio, nominato dal Presidente, che avrà anche la funzione di segretario della seduta.

 

Art. 33

Lo anticipato scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 13 del presente statuto, con lo intervento di un Notaio nominato dal Presidente. Tale Assemblea nominerà un liquidatore. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto come da deliberazione dell'Assemblea Generale stessa o, in mancanza, secondo le disposizioni delle leggi in vigore.

 

Rinvio

Art. 34

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge ed ai principi generali per diritto.